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Effettività ed efficacia del "soft law"

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Messaggio  660207 Sab Mag 07, 2016 4:29 pm

Da quando ho iniziato ad addentrarmi nelle tematiche della responsabilità d'impresa, mi sono sempre chiesto, un po' scettico, se esistessero o quali potrebbero essere dei metodi idonei a garantire l'efficacia, ma soprattutto l'effettività di modelli socialmente responsabili all'interno delle imprese, multinazionali e non. Riassumo il mio pensiero in questo interrogativo: come posso sostenere che un'impresa agisca nella propria attività in maniera socialmente responsabile se non possiedo strumenti giuridici vincolanti che ne garantiscano efficacia ed effettività?
Come ben sappiamo, la Comunità Internazionale, nell'attività di promozione della RSI, ha fatto ricorso per lo più ricorso a strumenti non obbligatori come raccomandazioni, linee guida e codici di condotta adottati dalle organizzazioni internazionali. Si tratta, come più volte sottolineato, di tipici strumenti di soft law che si fondano sulla spontanea adesione al contenuto di tali linee guida ed in particolare sull’assunzione volontaria da parte delle imprese di impegni suggeriti in materia di RSI ed in mancanza di una prescrizione normativa in tal senso.
Volontarietà/Effettività della RSI sembrano, a prima vista, viaggiare su binari differenti anche se bisogna sottolineare come, progressivamente, sanzioni extragiuridiche (quali il danno d'immagine derivante da una cattiva reputazione, il discredito del marchio o la mancata erogazione di prestiti) che si configurano come sanzioni sociali, hanno portato conseguenze negative sia dirette che indirette per le imprese disattente ai temi di responsabilità sociale. Infatti non può tacersi come sempre più spesso l'opinione pubblica mondiale denuncia, anche attraverso i media e l'azione di organizzazioni non governative, comportamenti delle imprese contrari ai principi di responsabilità sociale. Tali contestazioni, quando non sfociano nella rappresaglia, costituita dal boicottaggio dei prodotti delle imprese colpevoli, comportano pur sempre un danno di immagine, di reputazione per i grandi gruppi, per i quali i marchi, che ne contraddistinguono prodotti e servizi, rappresentano un patrimonio immateriale di valore, anche superiore a quello degli stessi prodotti. L’immagine o la reputazione rappresenta, quindi, nella realtà attuale degli scambi internazionali, uno degli elementi più rilevanti del rapporto tra l’impresa e la società umana. Per questo motivo, le imprese spesso oggi tendono sempre di più ad utilizzare il rispetto dei principi di RSI e l’adesione agli stessi come strumento per il mantenimento di un corretto rapporto di fiducia tra esse ed il mercato dei consumatori.
Incidere sull'immagine di un'impresa agli occhi dei consumatori può risultare un'ottima attività strumentale al perseguimento di obiettivi RSI. Ed è chiaro che per fare questo occorra un'informazione trasparente e costante a tutti gli stakeholders, i quali diventano i veri controllori dell'impresa responsabile.
Secondo voi questo basta a garantire efficacia ed a connotare di effettività la responsabilità d'impresa? Quali potrebbero essere altri metodi per assicurare l'effettività di condotte socialmente responsabili, evitando i rischi dell'autoreferenzialità?

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Messaggio  0000723281 Sab Mag 07, 2016 8:41 pm

Anzitutto, come ha già specificato il collega, le c.d. sanzioni sociali hanno forte potere sulle imprese per il rispetto delle norme di responsabilità sociale, molto più incisive rispetto alle regole di soft law adottate dall'UE. La cattiva pubblicità è un' ottimo incentivo per il rispetto delle norme sociali, soprattutto perché essa può portare dal boicottaggio (non acquisto dei prodotti) a misure di protesta (manifestazioni, denuncie...) da parte dei consumatori e ciò, in termini economici, può essere davvero dannoso per l'impresa.
Tuttavia, è palese che solo il rischio di un danno potenziale non può essere garanzia per la responsabilità sociale. Altri strumenti utili e di garanzia, sicuramente più efficaci, sono le certificazioni: analisi fattuali e resoconti tecnici sugli obbiettivi raggiunti dell'impresa e i metodi attraverso cui sono stati perseguiti. Tale certificazione scritta, offre più tutela che semplici direttive/raccomandazioni e rischi economici poiché pubblica e, in quanto tale, può essere analizzata da tutti. Forse un metodo di garanzia ulteriore, sarebbe il controllo e l'analisi delle certificazioni aziendali da parte di commissioni (nazionali o internazionali) istituite ad hoc, quindi con l'unica funzione di far rispettare le norme di responsabilità sociale. Si tratta, comunque, di un'ipotesi ancora lontana dalla realtà per via degli ingenti costi che comporterebbe, per non parlare poi del coordinamento tra stati riguardo le valutazioni e il dover fissare criteri e norme generali per poter effettuare i controlli.

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Messaggio  0000762944 Dom Mag 08, 2016 4:19 pm

La mancata efficacia delle norma di soft law sta proprio nella loro natura. Come spingere le imprese a seguire norme la cui violazione non comporta una effettiva sanzione è un falso problema,relativamente al mondo delle imprese. A mio avviso infatti finché la società (intesa in senso lato) non senta realmente l'esigenza della punibilità tramite sanzioni per quelle imprese "non responsabili" mai verranno predisposti strumenti idonei a tal fine. Al momento secondo me gli aspetti della responsabilità sociale d'impresa più pregnanti sono quelli relativi all'attenzione all'ambiente e all'uguaglianza di genere,ma a mio avviso il leit motiv per una legislazione più stringente in tema di CSR si avrà nel campo dell'etica degli affari. Fino a quando in Europa (perché al momento pensare ad una legislazione nazionale sul tema è utopico) non si avvertirà il rischio che una condotta non etica degli affari possa portare ad effetti disastrosi sul mercato allora non avremo regolamenti UE vincolanti sul tema. Dall'altro lato della medaglia però è anche vero che gli stakeholders possano spingere una impresa (e non è un aspetto da sottovalutare) ad adottare codici etici che impongano l'adozione di best practices che,un giorno,diverranno cogenti per chi si vuole affacciare su un mercato più ampio (multinazionali in primis). Il caso Arthur Andersen è emblematico:prima ancora che effettivamente fosse stata promossa un'azione legale nei loro confronti,la società di revisione fallisce e viene cancellata dalla borsa,proprio perché gli investitori ritengono che violare il codice morale della trasparenza e del dire la verità sui bilanci è una violazione troppo grande (Arthur Andersen si occupava della certificazione dei bilanci di Enron). Qui abbiamo un abissale crollo reputazionale e una risposta del mercato,prima ancora che effettivamente la legge faccia il suo corso.
In conclusione,una legislazione cogente in tema di CSR secondo me non avrebbe quell'effetto deterrente che tutti sperano,o perlomeno non rappresenta a mio avviso la soluzione alla mancata effettività dei principi di responsabilità sociale d'impresa.

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Messaggio  0000725296 Dom Mag 08, 2016 8:53 pm

La previsione di un apparato sanzionatorio è indubbiamente un deterrente efficace contro eventuali comportamenti socialmente irresponsabili adottati dalle imprese. Tuttavia, come sappiamo tutti, in materia di RSI, la Comunità Internazionale ha sviluppato strumenti non obbligatori, quali le raccomandazioni o i codici di condotta, che fanno parte di un sistema di soft law, in cui gli impegni in materia di RSI sono, in mancanza di prescrizioni normative, assunti in maniera totalmente volontaria dalle singole imprese sul mercato del lavoro. Quindi questi strumenti internazionali guidano le imprese verso comportamenti socialmente responsabili, senza che il relativo contenuto possa essere loro imposto.
Premesso ciò, io credo che, in suddetto contesto, il rispetto del contenuto della disciplina della RSI non possa basarsi sull'esistenza di un funzionante meccanismo sanzionatorio, ma debba avvenire sulla base dell'osservanza spontanea dello stesso. Ciò implica che tra il contenuto della disciplina da rispettare e il sistema di valori posti a fondamento dell'impresa ci sia convergenza. Quindi, se l’adempimento volontario agli strumenti internazionali è condizionato dal livello di coincidenza con i valori sociali, etici o economici del'impresa che li deve adottare, allora questi strumenti potrebbero essere pienamente efficaci e vincolanti anche in un sistema di soft law. Tuttavia, è difficilissimo pensare che tra la Comunità internazionale e un’impresa possa esservi una coincidenza del sistema dei valori. Semmai ci sarà una convergenza di interessi: l’impresa, per poter rimanere a lungo nel mercato, deve seriamente prendere in considerazione la valutazione degli interessi dei propri stakeholders.
In conclusione, come detto dai miei colleghi sopra, le imprese oggi tendono sempre di più ad utilizzare il rispetto dei principi di RSI e l’adesione agli stessi come strumento per il mantenimento di un corretto rapporto di fiducia tra esse ed il mercato dei consumatori. Conseguenzialmente, in caso di inottemperanza da parte delle imprese, è similmente prevista una “sanzione” economica.

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Messaggio  0000722329 Dom Mag 08, 2016 10:06 pm

Caratteristica peculiare della responsabilità sociale d'impresa è la volontarietà, cioè la spontanea aderenza di un'impresa ad una gestione efficace delle problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività. Ciò induce a pensare che le imprese non debbano essere sottoposte ad una legislazione in materia di RSI. E' qui che entra in gioco l'autoreferenzialità, secondo cui spetta alle imprese decidere quali standard seguire e che obiettivi raggiungere. Questo può essere un aspetto sicuramente positivo per le imprese, in quanto in caso di violazione non incappano in sanzioni, o comunque in sanzioni gravi, ma può presentarsi anche come un fattore inibitore alla adesione da parte delle stesse alla RSI. Per questo motivo, credo che gli ordinamenti debbano agire in positivo,non dovrebbero obbligare le imprese ad avere una gestione d'impatto sociale ed etico,ma dovrebbero semplicemente incentivare la spontanea adesione, attraverso bonus, finanziamenti e cosi via. In tal modo le imprese possono aumentare il loro prestigio tra i consumatori e possono dare sicuramente un contributo all'economia nonchè alla società.

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Messaggio  maria forni Mar Mag 10, 2016 6:13 pm

possiamo ritenere infallibili gli strumenti di soft law, così come infallibili non potremmo considerare gli strumenti di hard law, qualora venissero adottati. Infatti la Comunità internazionale non sempre dispone di strumenti adeguati per pretendere un effettivo adempimento da parte dello stato: una inadempienza statale risulta difficilmente sanzionabile, in tanti casi. Entrambi i meccanismi,quindi, fanno sorgere problemi di effettività e di efficacia. Ho trovato,però,particolarmente interessante uno tra gli strumenti di soft law di nuova generazione, il Global Compact, una iniziativa con la quale si chiede alla comunità economica internazionale di aderire e rispettare valori condivisi attinenti ai diritti umani, al lavoro,alla lotta alla corruzione,all'ambiente. È una adesione volontaria e ha lo scopo di orientare le imprese nella ridefinizione di strategie,attività, basate su ideali etici universali. L'aspetto peculiare di questa iniziativa è che si colloca, a mio avviso, a metà strada tra gli strumenti di soft law e hard law. Da una parte perché l'adesione è volontaria, dall'altra perché fa comunque sorgere in capo ai partecipanti degli obblighi di facere (e anche una sanzione di tipo sociale e meta giuridico, di cui ampiamente è stato discusso nei commenti dei colleghi).

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Messaggio  maria forni Mar Mag 10, 2016 6:13 pm

Non possiamo*

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Messaggio  0000729289 Mer Mag 11, 2016 2:22 pm

La soft law è oggi lo strumento utilizzato per poter applicare la RSI nelle imprese, in quanto si tratta di un complesso di norme prive di efficacia vincolante diretta e quindi in armonia con il tema della RSI che si caratterizza per la volontarietà della sua adozione. Esempi di tali strumenti sono appunto le raccomandazioni, codici di condotta e linee guida adottati dalle organizzazioni internazionali le quali non hanno il potere di emanare regole vincolanti. Nonostante l'elemento della volontarietà della sua adozione, la soft law riesce comunque ad avere un enorme grado di incidenza nelle imprese a causa delle conseguenze sociali che la sua non osservanza può determinare. Come è stato detto il danno di immagine o di reputazione possono essere dei buoni incentivi ad adottare comportamenti socialmente responsabili in quanto si presentano come danni ancora più incisivi rispetto a qualsiasi sanzione pecuniaria derivante dalla hard law. Inoltre, la garanzia dell'osservanza di norme della soft law sta nella coincidenza del destinatario delle norme con chi le ha emanate (autoregolamentazione) oppure nell'autorevolezza del soggetto che le ha emanate, dotato quindi di una grande forza persuasiva. Come sappiamo, l'effettività di una norma dipende dal grado di osservanza di una norma da parte dei destinatari : per la hard law l'osservanza è assicurata da meccanismi di coazione mentre per la soft law, non essendoci meccanismi di esecuzione forzata, tutto dipende dalle conseguenze sociali a cui l'impresa va incontro. La sua osservanza è però potenziata da altri fenomeni come l'effetto imitativo : se sempre più imprese adottano comportamenti socialmente responsabili, esse tendono a prefigurare una sorta di good practice universalmente riconosciuta.
Per concludere, la soft law, a mio parere, si mostra come uno strumento ancora più incisivo e quindi efficace della hard law proprio per il fatto che va a toccare caratteristiche dell'impresa come appunto la reputazione e l'immagine che sono fondamendali per il successo di un'impresa e che danno ad essa quella aggiunta di valore che la distingue dalle altre. L'effettività dei modelli socialmente responsabili è quindi garantita.

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Effettività ed efficacia del "soft law"  Empty Efficacia ed effettività dei meccanismi di soft law

Messaggio  725283 Ven Mag 13, 2016 9:41 am

Mi trovo assolutamente d'accordo con quanto detto dal/la collega 729289: i meccanismi di soft law sono molto più efficaci di quanto si è soliti ritenere. Infatti spesso si pensa, erroneamente, che la mancanza di un'efficacia diretta vincolante comporti un'inevitabile inefficienza di tali strumenti, ma non è affatto così. In primo luogo, le politiche di RSI costituiscono un percorso alternativo rispetto ai tradizionali canali di regolamentazione del diritto del lavoro, legge e contratto collettivo, ed è intrinseco nella sua natura che non si possano utilizzare per tali obiettivi meccanismi di hard law, tipici di altre fonti normative. Il ricorso alla soft law è assolutamente coerente e in linea con il carattere volontario della RSI, la sua efficacia dipende dall'intensità del suo impatto sociale e dal grado di autoregolazione che le imprese adottano.

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Messaggio  0000726825 Sab Mag 14, 2016 10:29 am

La RSI trova il suo luogo d'origine in un sistema poco legificato: quello dello spazio economico globale, dove comunque il tasso di legificazione è molto più basso di quello delle singole aree globali come l'Europa. In tale spazio la RSI si è sempre caratterizzata per essere un sistema improntato alla volontarietà e quindi alla soft law piuttosto che alla hard law. Pertanto un sistema di soft law può essere presidiato innazitutto da sanzioni di tipo sociale che non possono avere lo stesso peso delle sanzioni derivanti da norme di hard law (per esempio non possono avere rilevanza penale) ma che comunque possono contribuire a ledere e incrinare l'immagine sociale dell'impresa  se essa non osserva i dettami di RSI, oltre che, in certi casi anche la solidità economica in misura più o meno significativa (per esempio le campagne di boicottaggio di prodotti). Comunque va detto che se gli impegni presi in sede di RSI a volte possono essere configurati quali meri esercizi di autoreferenzialità, altre volte possono a buon titolo avere un carattere in qualche modo più imperativo e che comunque può esserne anche più controllabile l'adempimento.
Un ruolo fondamentale per evitare l'autoreferenzialità ma facendo permanere la RSI nell'ambito della volontarietà (o meglio della non disciplina legale)  è rappresentato dal coinvolgimento sindacale nello stabilire prassi riconducibili a RSI in sede di contrattazione collettiva: infatti va detto che, sebbene la RSI presupponga in qualche modo un rapporto diretto fra impresa e stakeholder (lavoratori in primis) e per questo è stata per molto tempo guardata con sospetto dai sindacati  molti dei quali si ritenevano “sostituibili” da essa, oggi le associazioni sindacali cercano di cavalcare l'onda del fenomeno. Pertanto essi possono cercare di far includere nel contratto collettivo alcune clausole inerenti a RSI da cui può discendere una sorta di responsabilità contrattuale da parte dell'impresa per la loro violazione. E naturalmente tale coinvolgimento può portare alla stipula anche di codici di condotta che disciplinano l'atteggiamento dell'impresa verso la RSI e che , presumibilmente,  saranno più efficaci se essi prevedono un controllo di tipo esogeno (che attualmente è la forma meno diffusa), mentre se il controllo sarà di tipo endogeno sarà più facile ricadere nell' autoreferenzialità.

A mio parere inoltre, il ricorso a sistemi di soft law piuttosto che di hard law diverrà sempre più preponderante man mano che si procede col fenomeno di globalizzazione: infatti mentre la hard law (rappresentata del diritto del lavoro col suo sistema di norme cogenti e imperative presidiate da sanzioni che possono avere rilevanza anche penale in certi casi) tende a ricalcare e ad adeguarsi (in certi casi arrancando) all'evoluzione dell'economia e della società, che comunque corrono molto più veloci del diritto, le pratiche di soft law non provenendo dai legislatori e quindi, presumibilmente, più veloci da elaborare e applicare grazie a questi caratteri possono meglio adeguarsi ai cambiamenti socio-economici che avvengono e che avverranno sempre più velocemente nel futuro.

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Effettività ed efficacia del "soft law"  Empty La soft law in una cornice internazionale, la soft law come generatirice di hard law

Messaggio  0000728046 Sab Mag 14, 2016 3:18 pm

Mi trovo pienamente d'accordo con il/la collega 725283 per quanto concerne l'effettività della soft law che molto spesso viene sottovalutata.
La soft law viene spesso utilizzata a livello internazinale e appunto nelle trattative tra i diversi stati. Per essi la scelta di perseguire l'adozione di un atto non giuridicamente vincolante può avere motivazioni diverse prima e durante il negoziato, infatti gli stati possono assumente posizioni differenti. Da un lato si situano stati che ambiscono a concludere in una determinata materia una convenzione multilaterale, dall'altro vi possono essere stati che preferirebbero evitare l'adozione di qualsiasi testo in qualunque tipo di forma. Da qui la necessità di adottare strumenti di soft law.
Vorreri però aggiunge a difesa dell'effettività della soft law, che essa può anche produrre hard law.
In primo luogo è evidente che uno strumento di soft law è giuridicamente vincolante nella misura in cui, esso è ricognitivo di una consuetudine preesistente, quando svolge una funzione di cristallizzazione di una consuetudine oppure quando l'atto non vincolante rappresenta una opinio juris diffusa; può in tal caso svolgere un effetto generatore di una consuetudine.

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Messaggio  0000726160 Sab Mag 14, 2016 9:13 pm

Ritengo che la soft law sia uno strumento tanto necessario al giorno d'oggi , quanto rischioso. Rischioso perché può creare pericoli di incertezza giuridica. Il tutto dipende dalla capacità del sistema delle relazioni industriali di interpretarlo in favore della categoria degli stake holder agendo secondo la loro più pura coscienza e senso di responsabilità. Non bisogna dimenticare come la soft law possa essere un elemento di innovazione e ispirazione per l'hard law , anticipando possibili futuri interventi legislativi.

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