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LE NORME DELLE NAZIONI UNITE SULLA RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE TRANSNAZIONALI RIGUARDO I DIRITTI UMANI

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Messaggio  0000728628 Dom Mag 15, 2016 10:04 am

La Dichiarazione Universale dei diritti umani proclama uno standard comune che tutti i popoli e le nazioni devono conseguire, affinché i Governi, gli altri organi della società civile e gli individui lottino, con l'insegnamento e l'educazione, per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà e, attraverso l'adozione di misure progressive, per garantirne il riconoscimento e l'osservanza universale, compresa l'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e la promozione del progresso sociale e di una migliore qualità della vita in condizioni di più ampia libertà.
Si riconosce come le imprese transnazionali e le altre imprese commerciali, i loro funzionari e le persone che in esse lavorano hanno l'obbligo di rispettare gli impegni generalmente riconosciuti e le norme contenute nei trattati delle Nazioni Unite e in altri strumenti internazionali quali: la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli; la Convenzione americana sui diritti umani; la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Le società transnazionali e le altre imprese commerciali hanno sia una capacità di sostenere il benessere economico, lo sviluppo, il progresso tecnologico e la ricchezza, sia la capacità di produrre un impatto doloroso sui diritti umani e il livello di vita degli individui attraverso le prassi e i processi propri della loro realtà industriale, ivi comprese le pratiche in materia occupazionale, le politiche ambientali, le relazioni con fornitori e consumatori, le interazioni con i governi, ecc.,
Inoltre in materia di diritti umani emergono nuove tematiche, tra cui il diritto allo sviluppo, il quale attribuisce ad ogni persona umana e a tutti i popoli il diritto di partecipare, contribuire e godere di uno sviluppo in campo economico, sociale, culturale e politico nel quale tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati.
Le Norme sulle responsabilità delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali in materia di diritti umani si incentra su alcuni punti essenziali tra i quali possiamo citare:

1. Gli Stati hanno la responsabilità principale di promuovere, garantire l'attuazione, rispettare, far rispettare e tutelare i diritti umani riconosciuti nel diritto internazionale e nella legislazione nazionale, compreso assicurare che le società transnazionali e le altre imprese commerciali rispettino i diritti umani. Nel quadro delle rispettive sfere di attività e di influenza, le società transnazionali e le altre imprese commerciali hanno il dovere di promuovere, garantire l'attuazione, rispettare, far rispettare e tutelare i diritti umani riconosciuti nel diritto internazionale e nella legislazione nazionale, compresi i diritti e gli interessi dei popoli indigeni e degli altri gruppi vulnerabili.

2. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali garantiscono pari opportunità e parità di trattamento, secondo quanto stabilito dalle pertinenti normative nazionali e dal diritto internazionale dei diritti umani, al fine di eliminare ogni discriminazione basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali o sociali, condizione sociale, condizione di indigeno, disabilità e età – fatta eccezione per i minori d'età, ai quali potranno essere fornite forme di maggiore protezione – o altra condizione individuale che non sia connessa ai requisiti impliciti per l'espletamento delle mansioni lavorative, ovvero al fine di adottare le dovute misure volte a superare le discriminazioni praticate nel passato ai danni di determinati gruppi.

3. Gli accordi in materia di sicurezza per le società transnazionali e le altre imprese commerciali osservano le norme internazionali sui diritti umani nonché le norme e gli standard professionali del paese o dei paesi in cui esse operano.

4. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali non faranno ricorso al lavoro forzato o obbligatorio proibito dai pertinenti strumenti internazionali e dalla legislazione nazionale, nonché dal diritto internazionale dei diritti umani e umanitario.

5.Le società transnazionali e le altre imprese commerciali rispettano il diritto dei minori d'età ad essere tutelati rispetto allo sfruttamento economico, proibito dai pertinenti strumenti internazionali e dalla legislazioni nazionale, nonché dal diritto internazionale dei diritti umani e umanitario.

6. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali provvedono ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, come previsto nei pertinenti strumenti internazionali e nella legislazione nazionale, nonché nel diritto internazionale dei diritti umani e umanitario.

7.Le società transnazionali e le altre imprese commerciali corrispondono ai lavoratori una remunerazione che assicuri un livello di vita adeguato per loro e le loro famiglie. Tale remunerazione terrà nel dovuto conto i bisogni propri di una condizione di vita adeguata e sarà volta ad un suo progressivo miglioramento.

8. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali assicurano la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva attraverso la protezione del diritto di creare e di aderire – con i soli limiti fissati dalle organizzazioni stesse – ad associazioni, secondo libera scelta e senza distinzioni, autorizzazioni preventive e interferenze, per la tutela degli interessi dei dipendenti e per altre finalità oggetto di contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

9. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali riconoscono e rispettano le norme applicabili del diritto internazionale, le leggi e i regolamenti nazionali nonché le prassi amministrative, lo stato di diritto, l'interesse pubblico, gli obiettivi di sviluppo, le politiche in campo sociale, economico e culturale compresi i principi di trasparenza, responsabilità e anticorruzione, e le autorità pubbliche del paese in cui le aziende operano.

10. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali si impegnano a non offrire, promettere, dare, accettare, condonare, trarre consapevole profitto e non saranno concusse né richieste a corrispondere tangenti o altri vantaggi non dovuti a favore di qualsiasi governo, funzionario pubblico, candidato a cariche elettive, membro delle forze armate o di sicurezza o di qualunque altro individuo o organizzazione. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali evitano ogni attività che sostenga, richieda o incoraggi gli Stati o altre entità ad abusare dei diritti umani. Esse si sforzeranno inoltre di assicurare che i beni e servizi da esse prodotti non siano usati per commettere abusi dei diritti umani.

11. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali operano in conformità con prassi di equità nel campo degli affari, del marketing e nel settore pubblicitario e adotteranno tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza e la qualità dei beni e dei servizi prodotti, compresa l'osservanza del principio di precauzione. Esse si impegnano a non produrre, distribuire, commercializzare o pubblicizzare prodotti il cui uso sia dannoso o potenzialmente dannoso per i consumatori.

12. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali pongono in essere le loro attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle pratiche amministrative e delle politiche nazionali relative alla conservazione dell'ambiente dei paesi in cui esse operano e nel rispetto altresì dei pertinenti accordi internazionali, dei principi, degli obiettivi, delle regole sulla responsabilità e degli standard in materia ambientale così come in tema di diritti umani, igiene e salute pubblica, bioetica e nel rispetto del principio di precauzione; esse condurranno le loro attività in via generale in forme tali da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile.
In ultimo,non per questo meno importante,è significativo comprendere il concetto concreto dell'espressione "società transnazionale e altre imprese commerciali" e pertanto:
L'espressione "società transnazionale" si riferisce ad un'entità economica operativa in più di un paese o ad un agglomerato di entità economiche operante in due o più paesi, a prescindere dalla forma giuridica assunta nel paese d'origine o in quello in cui si svolgono le sue attività e indipendentemente dal fatto che siano prese in considerazione come entità separate o unitariamente.
L'espressione "altre imprese commerciali" comprende ogni entità commerciale, senza distinzione quanto alla natura internazionale o nazionale delle sue attività, comprese quindi le società transnazionali e le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, fornitrici, concessionarie o distributrici sempre di tipo transnazionale; senza distinzione quanto alla natura di società, di partnership o di ogni altra formula legale utilizzata per la costituzione di un'entità commerciale; e senza distinzione infine quanto alla natura della proprietà su tale entità.
I principi sopra indicati  si presumono applicabili, praticamente, ogni qualvolta l'impresa commerciale ha una qualsiasi relazione con una società transnazionale e l'impatto delle sue attività non è meramente locale, o le sue attività comportano violazioni del diritto alla sicurezza.

In conclusione,quando si parla di  "diritti umani" e "diritto internazionale dei diritti umani"ci si riferisce ai diritti civili, culturali economici, politici e sociali quali sanciti nel Codice internazionale dei diritti umani e in altri trattati internazionali, nonché al diritto allo sviluppo e ai diritti riconosciuti dal diritto internazionale umanitario, dal diritto internazionale in materia di rifugiati, dal diritto internazionale del lavoro e altri strumenti rilevanti adottati nel quadro del sistema delle Nazioni Unite.

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