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Messaggio  0000724030 Ven Apr 08, 2016 6:23 pm

L'obbligo di prevenzione di cui l'art.2087 c.c impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro, dovendosi verificare, in caso di malattia derivante dall'attività lavorativa, le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per evitare l'insorgenza della malattia. L' obbligo del datore è tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l'adozione di tutte le misure atte. ( "somiglianza" con il contenuto delle regole in materia di RSI "interna", ovvero riguardante la responsabilità sociale per i propri dipendenti in ambito di siucurzza sul lavoro ). A fronte di quanto appena detto, prevista la nomina di un Responsabile di Sicurezza ( che incarna il soggetto che porrà in essere quelle misure che permettaranno, in conformità all'art 2087, di adempiere a quelle obbligazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoratore, ottemperando così anche alle regole di responsabilità sociale in merito).In tema di tutela degli infortuni sul lavoro, il documento di nomina del Responsabile di Sicurezza, al fine di poter verificare l'effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell'infortunio, deve risulare da atto scritto avente data certa. Inoltre è necessario che il delegato che deve essere in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina

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Messaggio  0000724448 Sab Apr 09, 2016 3:53 pm

Data l'ancora prevalente dimensione volontaristica della responsabilità sociale dell'impresa, concordo sul fatto che l'art 2087 c.c. rappresenti una traccia di tale forma di responsabilità nel codice civile.
A ciò vorrei aggiungere anche la presenza di altri due articoli del medesimo codice, rispettivamente il numero 2545 e 2516, i quali esprimono discipline relative alla società cooperativa che senza ombra di dubbio può essere considerata il principale istituto giuridico in grado di fare da ponte tra il codice civile e la responsabilità sociale e di favorire l'implementazione di quest'ultima nel nostro ordinamento.
L'art 2545 recita: "Gli amministratori e i sindaci della società [cooperativa], in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ."; ciò significa che nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci dovranno essere indicati quali criteri gestori sono stati osservati per ottemperare alle esigenze dei soci, dando così luogo ad un atto di responsabilità sociale interna che potrebbe essere il "trampolino di lancio" dell'istituzione del bilancio sociale.
L'art. 2516, invece, recita: "Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento"; da quanto riportato in questa disposizione si può comprendere come la società cooperativa debba effettuare un trattamento paritario nei confronti dei propri soci lavoratori e che, in caso di trattamenti ad personam favorevoli a singoli individui in base ad elementi soggettivi come la professionalità, debba sempre basare tali decisioni sul principio di ragionevolezza e garantire comunque a tutti i minimi contrattuali.
Dall'analisi di tali norme, così come da quella dell'art. 2087, si evince che nel codice civile sono presenti dei "varchi" attraverso cui procedere per poter istituzionalizzare la responsabilità giuridica, la quale, nonostante i maggiori costi che comporterebbe per l'impresa, consentirebbe di svolgere un'attività che tenga conto di ciascun elemento della sua organizzazione e che contribuisca a 360 gradi allo sviluppo della società.

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Messaggio  0000722800 Lun Apr 11, 2016 3:16 pm

L'art 2087, che indubbiamente è il punto centrale della sicurezza lavorativa, va considerato sia come punto di partenza sia come punto di arrivo poiché, corrispettivamente, rappresenta le fondamenta della legislazione di tale materia e ne colma le lacune, ciò grazie alla sua natura "versatile e polifunzionale". Come riporta Montuschi L. "l'art conserva intatta la sua forza precettiva e svolge una funzione di supporto e di integrazione dei contenuti della più recente disciplina infortunistica". Tale articolo si caratterizza come norma di chiusura anche del codice penale poiché le regole di condotta preventiva stabilite concorrono a perfezionare le fattispecie criminose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni personali colpose). Dunque l'art. costituisce una norma di chiusura del sistema di sicurezza che obbliga il datore di lavoro ad adottare sul luogo di lavoro tutte le misure necessarie a garantire la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, in base al tipo di attività esercitata, anche oltre gli standards posti dalla legge.

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Collegamento fra RSI e C.Civile ? Empty Decreto Legislativo 494/1996, collegamento tra RSI e Cod. Civ.

Messaggio  730495 Lun Apr 11, 2016 3:18 pm

Considerando l’articolo 2087 del codice civile, concordo che il medesimo rappresenti il punto focale nella trattazione della sicurezza sul lavoro; in particolare vorrei porre l’attenzione sul tema della valutazione dell’ambiente lavorativo. Inizio ricordando a tal proposito il decreto legislativo 626, il quale pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di effettuare una valutazione dell’ambiente di lavoro ed eventualmente di quali sarebbero i possibili rischi ambientali, e, infine, imponendogli l’ulteriore obbligo della redazione del piano di sicurezza. Questo è indice di una volontà preventiva da parte del legislatore di provvedere alla tutela della sicurezza dei lavoratori sin dal momento dell’istallazione di macchine e impianti, quindi sin dalla nascita del cantiere. Collegamento che si ottiene tra il citato articolo del codice civile e l’ambito della RSI si ottiene dall’analisi dell’importante normativa contenuta nel decreto legislativo 494/1996, attraverso questo strumento infatti il legislatore ha provveduto a fornire una programmazione della disciplina per cantieri temporanei e fissi, focalizzandosi sul raggiungimento dell’obbligo di sicurezza, iniziando a far crescere le figure cui attribuire il compito di gestione della sicurezza; il legislatore ha ritenuto doveroso affidare tale compito a persone dotate di alto livello di competenza al fine di “rendere sistematica e professionalizzata la programmazione della sicurezza”, identificati come coordinatori per l’esecuzione, i quali avranno come obbligo principale la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, e poi, quello di provvedere affinché ci sia una corretta applicazione e osservanza delle direttive contenute in questo.

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Messaggio  0000726054 Mar Apr 19, 2016 10:51 am

0000724030 ha scritto:L'obbligo di prevenzione di cui l'art.2087 c.c impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro, dovendosi verificare, in caso di malattia derivante dall'attività lavorativa, le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per evitare l'insorgenza della malattia. L' obbligo del datore è tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l'adozione di tutte le misure atte. ( "somiglianza" con il contenuto  delle regole in materia di RSI "interna", ovvero riguardante la responsabilità sociale per i propri dipendenti in ambito di siucurzza sul lavoro ).  A fronte di quanto appena detto, prevista la nomina di un Responsabile di Sicurezza ( che incarna il soggetto che porrà in essere quelle misure che permettaranno, in conformità all'art 2087, di adempiere a quelle obbligazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoratore, ottemperando così anche alle regole di responsabilità sociale in merito).In tema di tutela degli infortuni sul lavoro, il documento di nomina del Responsabile di Sicurezza, al fine di poter verificare l'effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell'infortunio, deve risulare da atto scritto avente data certa. Inoltre è necessario che il delegato che deve essere in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina

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Collegamento fra RSI e C.Civile ? Empty TRACCE DI RSI NEL COD.CIV.

Messaggio  0000729289 Mar Apr 19, 2016 4:26 pm

Come più volte ripetuto, l'art.2087 c.c si pone al centro del sistema prevenzionale grazie alla sua “indole versatile e polifunzionale” o, in altri termini, grazie alla elasticità del suo contenuto che gli permette di essere “aperta ai mutamenti economico-sociali” (Montuschi) e lo consacra come un principio generale del nostro ordinamento.  Tale norma ha infatti come finalità quella di tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori da cui deriva l'obbligo ulteriore di provvedere alla manutenzione di tutte le misure necessarie a prevenire infortuni e situazioni di pericolo presenti nell'ambiente di lavoro. La Cassazione ha inoltre specificato che tale articolo obbliga l'imprenditore  non solo ad adottare le misure preventive imposte dalla legge e quelle generiche dettate dalla comune prudenza ma anche quelle che sono necessarie in base alla particolarità dell'attività lavorativa. In questa disposizione si può quindi notare come sia di notevole rilievo l'utilizzo dell'aggettivo “necessarie” con il quale il legislatore vuole evidenziare che l'imprenditore, debitore di sicurezza, deve adottare tutte quelle misure che si ritengono appunto “necessarie” in base ai parametri fissati (particolarità del lavoro, esperienza e tecnica).
La tutela della salute dei lavoratori rientra nel più generale diritto alla salute ex art.32 della Costituzione e, in aggiunta, costituisce anche un indicatore di RSI.  
A questo articolo si sono aggiunti due decreti legislativi (d.lgs 626/1994 in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e il d.lgs. 494/1996 in tema di sicurezza nei cantieri “temporanei o mobili”) che rappresentano forme di procedimentalizzazione dell'obbligo di sicurezza ex art.2087 cc e nei quali si rinvengono ulteriori tracce di RSI.
Nonostante numerosi interventi normativi in materia di sicurezza sul lavoro, tale legislazione rimane poco applicata o applicata male in quanto manca una cultura della prevenzione/sicurezza per la quale il tema della RSI può rappresentare un ancora di salvataggio: in Italia infatti i destinatari di tale disciplina sono ancora orientati a privilegiare l'aspetto repressivo e non quello prevenzionistico ma attraverso la previsione di misure premiali di incentivazione fissate dal nostro ordinamento, la nostra legislazione potrebbe essere una delle migliori a livello internazionale.

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Messaggio  0000690678 Ven Mag 06, 2016 8:41 pm

Nel nostro orientamento giuridico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si attribuisce rilevanza ai fini di una RSI nei confronti sia della collettività sia dei lavoratoti. L'articolo 2087 del codice civile si è confermato nel corso degli anni quale strumento prezioso nelle mani della giurisprudenza che ne ha saputo apprezzare l'indole versatile e polifunzionale, facendone una vera e propria norma di chiusura anche del sistema penale. Una norma questa perfetta e aperta ai mutamenti economico sociali.
Assume rilevanza l'aggettivo "necessarie" dell'articolo 2087,il legislatore ha utilizzato l'aggettivo in tal modo :l'imprenditore quale debitore di sicurezza è tenuto ad attuare non solo le misure fissate dalla legislazione vigente, ma anche quelle, pur non individuate, necessarie per quella specifica impresa o settore secondo i parametri dell'esperienza tecnica.

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Messaggio  0000726825 Lun Mag 09, 2016 1:56 pm

Indubbiamente, l’art. 2087 del codice civile costituisce uno dei varchi con cui la RSI si affaccia nel nostro ordinamento giuridico. Tale articolo è considerato come una norma dotata di grande adattabilità nella sua regolazione anche in virtù delle interpretazioni datele dalla giurisprudenza: infatti la lettura datale in dottrina fa riferimento al concetto di “massima sicurezza tecnologicamente fattibile” perifrasi che allude al fatto che il datore di lavoro non deve fermarsi a semplici valutazioni di natura economica nello scegliere i mezzi e le procedure di sicurezza sul lavoro, ma deve compiere un’opera di costante aggiornamento per tenersi sempre al passo.
Ma non basta: il 2087 del codice civile prevede anche la tutela della “personalità morale dei lavoratori”, cioè il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare un clima sereno e rassicurante di lavoro, prevenendo fenomeni quali il mobbing e le moleste sessuali sul posto di lavoro.
Tale articolo però non sembra solo essere unicamente un “varco” di RSI nel codice civile, in quanto comunque permane una responsabilità del datore di lavoro (anche di natura penale) nel caso in cui egli non riesca a garantire le condizioni espresse dall’articolo: ciò si sostanzia in forme di responsabilità a suo capo sia nel caso di turbamento della personalità morale dei lavoratori (secondo “culpa in vigilando”) sia nel caso di mancata attuazione delle misure di sicurezza (secondo “culpa in vigilando” o “culpa in eligendo” nella scelta dei suoi collaboratori).
Quindi, alla luce delle precise responsabilità anche penali che possono poi rilevare per le infrazioni, a mio dire è possibile leggere l’articolo 2087 come una sorta di “sintomo e superamento” della RSI nel codice civile: sintomo in quanto comunque induce ad andare oltre le prassi tecniche e le tecnologie diffuse (se ciò è richiesto dalle esigenze di tutela dei lavoratori) e superamento in quanto tale induzione ad andare oltre non è , come nella definizione classica della RSI collegato alla volontarietà, ma è imposto da una norma di legge secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente e presidiato da possibili sanzioni anche penali.

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Messaggio  0000730354 Mer Mag 11, 2016 6:01 pm

I principi di buona fede (1175 cc.) e correttezza (1375 cc.) costituiscono, a mio avviso, una preventiva, generica e concreta forma di "codificazione della RSI": il secondo, in particolare, costituisce infatti un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale insito nell'ordinamento già a partire dal livello fondamentale, ossia da quella previsione di un generale dovere di solidarietá sociale di cui all'articolo secondo della Costituzione.
Con riguardo al criterio della buona fede, questo costituisce invece uno strumento, per il giudice, atto a controllare, anche ai fini della modificazione o dell'integrazione, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi: ed esiste forse un contratto che richieda una più ampia valutazione del bilanciamento degli interessi antagonistici, del contratto di lavoro (subordinato in particolare)?
A titolo meramente esemplificativo, vorrei menzionare anche come l'obbligo di fedeltà, di cui al 2105 cc. anche se diffusamente considerato obsoleto, viene valutato a livello di contorno in al une pronunce, come un dovere a carico del lavoratore subordinato con un contenuto ampio, dovendo integrarsi con le norme del codice civile che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra lavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro.
Infine, vi invito a consultare il seguente documento ad opera della Dott.ssa Elisabetta Arrigoni, Giudice civile presso il Tribunale di Piacenza, circa le concrete esplicazioni del rapporto tra contratto di lavoro e i principi sopra menzionati.
http://www.piacenzaordineavvocati.it/Documenti/arrigoni%20ugci%20141023.pdf

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